Bonus lavoratori autonomi
Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Artigiani e Commercianti
Coloro che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro riceveranno automaticamente ulteriore indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Lavoratori del settore agricolo
Lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti
- le imprese con un ammontare di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
- i lavoratori autonomi con un ammontare di compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- titolari di reddito agrario.
Soggetti esclusi
Sono:
- gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (professionisti iscritti in Albi professionali con propria cassa di previdenza);
- coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020.
Condizione necessaria
L'importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente (2019);
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente (2019);
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (2019);
Bonus del 60% per affitti e leasing relativi a immobili, bonus del 30% per affitti d'azienda (beneficiari: imprese, professionisti ed enti non commerciali)
E' previsto un credito d’imposta del 60% dei canoni di affitto o leasing pagati dalle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni.
Il bonus si estende anche ai canoni di affitto d'azienda e ai canoni di servizi a prestazioni complesse nella misura del 30% di quanto pagato.
Il bonus riguarda i canoni (di locazione, leasing e per servizi) pagati per i mesi di Marzo / Aprile / Maggio con riferimento a tutti gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività (immobili industriali, artigianali, commerciali e uffici).
L'impresa o il professionista ha diritto al bonus se ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Quindi, essendo il bonus riferito a ciascun mese, anche la verifica del calo di fatturato deve essere riscontrata per ciascuno dei tre mesi sopra indicati.
A esempio: il bonus relativo al canone di aprile spetta se il fatturato di aprile 2020 è inferiore di almeno il 50% del fatturato di aprile 2019.
Nel caso di Ente non commerciale (inquilino) che svolge solo attività istituzionale, non è richiesto il requisito della diminuzione di fatturato.
Per gli alberghi il credito è riconosciuto indipendentemente dalla diminuzione del fatturato subita.
Il bonus spetta anche ai contribuenti in regime forfettario e alle imprese agricole.
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito relativo ai mesi di cui sopra può essere utilizzato come segue:
1) direttamente da parte dell'inquilino nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
2) mediante cessione al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Se il locatore è un soggetto privato (persona fisica o ente non commerciale) potrà recuperare il credito acquisito dall'inquilino nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.
Se il locatore è un esercente attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
3) mediante cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le modalità attuative della cessione del credito al proprietario o a terzi sono demandate a un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
ADEMPIMENTI OPERATIVI
Da un punto di vista amministrativo il credito deve essere gestito come segue:
a) nel mod. F24 con il codice tributo “6920”denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda -articolo 28del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
b) nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario (inquilino), il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO CONDOTTI IN LOCAZIONE DA PROFESSIONISTI
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili.
Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.
Credito d’imposta al 60% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Alle imprese, ai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali (compreso il Terzo del settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti) viene riconosciuto, sulle spese di:
a) sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
b) acquisto di dispositivi di protezione individuale e di tutela della salute
un credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un massimo di 80mila euro) a sostegno degli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro (dal rifacimento di spogliatoi e mense all’acquisto di arredi di sicurezza, fino all’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura).
Tutti i soggetti, imprese e professionisti, fino a 250 milioni di euro di fatturato annuo non dovranno versare il saldo Irap 2019 e nemmeno l’acconto del 40% sul versamento 2020.
L'agevolazione non riguarda gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attivita' non commerciale e la cui base imponibile IRAP e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa.
L’applicazione della norma è altresì esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Seguiranno ulteriori chiarimenti.
Scatterò dal prossimo 16 settembre la ripresa dei versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
- imposta sul valore aggiunto (Iva)
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi INAIL
Si tratta dei versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato come segue
- imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019.
- imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni nel 2019, con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, sempre a marzo e aprile 2020 su marzo e aprile 2019.
Il beneficio spetta comunque (indipendentemente dal calo di fatturato) alle imprese che rientrano tra le filiere maggiormente colpite (bar, ristoranti) o sono nelle province dichiarate zona rossa all’inizio della pandemia.
Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.
Proroga di 6 mesi della moratoria sulle sanzioni riguardanti la mancata installazione del registratore di cassa telematico
Tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell’attivazione dei registratori telematici, solo per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro che non hanno ancora attivato il registratore di cassa telematico, fino al 31 dicembre 2020 è concessa la facoltà di:
a) continuare ad effettuare gli invii dei corrispettivi con cadenza mensile (e non entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione), senza l’applicazione delle relative sanzioni utilizzando i servizi “alternativi” individuati dal provv. n. 236086/2019 (servizi web dell'agenzia e altre forme di invio dei dati).
b) assolvere l’obbligo di memorizzazione continuando a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul registro dei corrispettivi tradizionale.
In pratica per tali soggetti ci saranno 6 mesi di tempo in più per acquistare un nuovo registratore telematico o adattare quello attualmente posseduto.
Rinvio al 2021 per la lotteria degli scontrini
Il nuovo decreto prevede il differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini (o lotteria dei corrispettivi).
Rate in corso relative alla rottamazione e saldo e stralcio
Tutte le rate in scadenza nel 2020 di rottamazione e saldo e stralcio potranno essere sospese con obbligo di pagamento integrale entro il 10 dicembre 2020.
Contributo per edicolanti
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
L’articolo 186 D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020.
Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:
1) su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
2) su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Sempre nell’ambito delle misure a favore dell’editoria l’articolo 188 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.
Credito d’imposta per i servizi digitali
L’articolo 190 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:
- acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale;
- acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.
Nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative) ovvero le imprese aventi:
a) ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
b) subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019)
vengono introdotti due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:
1) credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
2) credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.
Termini di validità del DURC
Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) conserva validità sino al 15 giugno 2020.
Bollette più leggere per le Pmi: in pista un taglio da 600 milioni
Per le piccole e medie imprese arriva un taglio sulle bollette elettriche di 600 milioni.
L’intervento riguarderà la componente fissa della fattura energetica per i clienti non domestici alimentati a bassa tensione.
Sarà all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) fissare, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa per i mesi di maggio, giugno e luglio.
Per i soli utenti con potenza disponibile superiore a 3,3 kilowatt, le componenti fisse saranno rideterminate in modo da ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kilowatt.