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Articoli Consulenza amministrativa

Decreto Agosto: principali novità

AVVISO AI LETTORI

Il testo del presente articolo deve considerarsi provvisorio e soggetto ad ulteriori modifiche

Secondo acconto imposte sui redditi 2020: proroga dal 30.11.2020 al 30.04.2021 

La scadenza del versamento secondo acconto imposte sui redditi e Irap viene differita al 30 aprile 2021 per contribuenti Isa, forfettari e minimi con diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019).

Nell’operazione dovrebbero pertanto rientrare anche tutti quei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi generalmente soci di società di persone e soci trasparenti di srl).

 

Rateazione versamenti già precedentemente prorogati al 16.09.2020

I versamenti tributari prorogati dal “Decreto Rilancio” del 19 maggio scorso in scadenza il prossimo 16 settembre sono dilazionabili, senza sanzioni né interessi, anziché in quattro rate mensili di pari importo come originariamente previsto, in due tranche al 50% che prevedono:

a) il pagamento del primo 50% alternativamente in unica soluzione (con scadenza al 16 settembre) oppure in 4 rate mensili (o meglio fino ad un massimo di 4 rate mensili) di pari importo con la prima sempre scadente al 16 settembre;

b) il restante 50% potrà essere versato fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta inteso che il contribuente potrà versare tutto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre prossimo.

I soggetti e i versamenti interessati a questa ulteriore proroga sono i seguenti:

a) le imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;

b) i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;

c) i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

 

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Il “decreto di agosto” prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Soggetti beneficiari

Imprese 

Beni ammessi alla rivalutazione

La rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività (beni-merce).

Bilancio di riferimento

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi 2020).

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria).

I valori rivalutati devono essere annotati nel relativo inventario e indicati nella nota integrativa.

Maggior valore

Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dall'esercizio 2021, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

In pratica gli ammortamenti del 2021 potranno già essere effettuati sui valori rivalutati.

In caso di cessione del bene rivalutato, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza, il maggior valore potrà essere utilizzato solo a partire dal 2024.

Imposta sostitutiva da corrispondere 

Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. 

Riserva da rivalutazione

Per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall'iscrizione dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento

 

Aiuto alla filiera della ristorazione

Viene istituito un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività al 15.08.2020 con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)

56.29.10 (Mense)

56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale)

per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Il contributo spetta nei seguenti casi:

1) se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in pratica è richiesto un calo di almeno il 25%)

2) ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 senza effettuare la verifica del calo di fatturato indicato al punto 1).

E' riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, mediante presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non ancora pagati.

Il saldo sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile).

Il contributo rientra tra le agevolazioni de minimis.

Seguirà un decreto ministeriale attuativo cper definire le modalità di trasmissione di un’apposita istanza.

Sanzioni

L'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione del contributo, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

 

Moratoria mutui: ulteriore proroga

La moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto “Cura Italia” viene prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

Le imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato decreto Cura Italia la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesidi rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.

Le imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020.

 

Seconda rata IMU: casi di esenzione

La seconda rata dell'Imu non è dovuta per:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze;

c) gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

d) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

e) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l'Imu non è dovutaper gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

f) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Investimenti pubblicitari: nuovo credito d'imposta

Per l'anno 2020 è stato introdotto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 da:

a) imprese

b) lavoratori autonomi

c) enti non commerciali

a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

L'investimento in campagne pubblicitarie dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

 

Indennità di 1.000 euro per professionisti iscritti a casse di previdenza private

Viene prevista l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei a favore dei professionisti in attività e iscritti alle casse di previdenza private.

L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus per i mesi di marzo e aprile.

Eventuali nuove domande di chi ha iniziato l'attivià successivamente al mese di aprile dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Credito d'imposta locazione di immobili ad uso non abitativo: esteso il beneficio anche al mese di Giugno

Il decreto Rilancio (DL 34/2020) aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (30% in caso di affitto di azienda) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Il tutto a condizione che nel mese di riferimento (marzo, aprile e maggio 2020) avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (marzo, aprile e maggio 2019).

Il nuovo decreto di Agosto interviene prevedendo quanto segue:

- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento anche alla locazione del mese di giugno;
- per le sole strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il beneficio è esteso al mese di giugno e luglio.

Il requisito richiesto rimane invariato ovvero è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Quindi dovrà essere verificata la riduzione di fatturato di almeno il 50% tra il mese di giugno 2020 e giugno 2019. 

 

Proroga versamento cartelle ed accertamenti esecutivi

Prorogata al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;

- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (INPS);

- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

La sospensione era stata introdotta dall’ art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

 

Raddoppio del limite esenzione dal reddito delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti

L’art. 112 del DL “Agosto” prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti  non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR nel limite di 516,46 euro.
Viene quindi raddoppiata la soglia di esenzione, che passa da 258,23 a 516,46 euro, ma solo per il periodo d’imposta 2020.

Se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito (circ. Agenzia Entrate 22.10.2008 n. 59).

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2020 sia pari a 600 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 600 euro (non quindi solo per l’eccedenza rispetto al nuovo limite di 516,46 euro).

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.

Per le erogazioni in denaro resta, infatti, applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste.

Si ricorda inoltre che “l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti” (circ. n. 59/2008). 

 

Recupero dell'IVA sui crediti non incassati: finalmente la soluzione

Con il Decreto di Agosto viene modificata la legge IVA (nuovo comma 4 dell’art. 26 del DPR 633/72).

La modifica prevede che il contribuente creditore nei confronti di propri clienti di importi relativi a fatture può emettere nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del committente.

La nota di credito può essere emessa:

a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione di un piano attestato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 182-bis e 67 della legge fallimentare (nuova ipotesi)

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (ipotesi già esistente) 

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso (nuova ipotesi)

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo, IVA compresa, non superiore a:

1) 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (imprese che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro);

2) 2.500 euro per le altre imprese.

Ad esempio: a fronte di una fattura del totale pari a euro 5.000, se il cliente paga solamente la prima rata di euro 2.500 trascorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento della seconda rata senza ricevere l'incasso il creditore potrebbe emettere la nota di credito.

 

Conseguenze pratiche ai fini dell'emissione della nota di credito

a) in presenza di clienti assoggettati a procedure concorsuali, non occorrerà più attendere la loro conclusione, dato che sarà sufficiente l’apertura delle stesse;

b) nel caso di crediti di modesta entità come sopra definiti, l’emissione delle note di credito avverrà decorso il periodo di 6 mesi dalla data prevista per la scadenza del pagamento (quindi senza che il cliente sia sottoposto a procedure concorsuali).

Attenzione: ai fini del calcolo dei sei mesi è necessario che le date previste per le scadenze di pagamento siano chiaramente identificate e indicate nella fattura per la quale si renderà eventualmente opportuno emettere la nota di accredito a seguito del totale o parziale mancato incasso.

 

Decorrenza della nuova norma

Le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto.

 

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