Dal 2021 cambiano le regole per tutti i soggetti obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Ci riferiamo pertanto agli operatori in ambito sanitario che forniscono prodotti o prestazioni il cui corrispettivo rientra tra le spese mediche detraibili nella dichiarazione dei redditi:
- Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
- Farmacie e Parafarmacie;
- Medici chirurghi e Odontoiatri;
- Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, ottici, biologi, ecc.)
Le novità sono previste in un decreto del MEF del 19.10.2020 pubblicato in GU del 29.10.2020.
LA SITUAZIONE DEL 2020
Per l'anno 2020 i dati devono essere trasmessi tramite un unico invio annuale da effettuare entro la fine del mese di gennaio 2021.
Rispetto agli anni precedenti, i dati del 2020 devono essere integrati con l’indicazione delle modalità di pagamento (informazione obbligatoria solo per tutte le spese sanitarie diverse da acquisto di medicinali, anche veterinari, dispositivi medici, prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private convenzionate).
SITUAZIONE DAL 2021 PER I PROFESSIONISTI
Dal 1° gennaio 2021 la trasmissione dei dati sarà su base mensile, entro la fine del mese successivo a quello indicato nella data del documento.
Inoltre i dati dovranno essere trasmessi indicando, in aggiunta alla modalità di pagamento:
- il tipo di documento fiscale (es.fattura);
- l’aliquota Iva o il tipo di esenzione prevista per ciascuna operazione;
- l’eventuale opposizione del cittadino all’invio dei dati alla precompilata. In tal caso i dati sono comunque trasmessi al Sistema Ts ma senza l'indicazione del codice fiscale.
SITUAZIONE DAL 2021 PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO REGISTRATORI TELEMATICI (es. Farmacie)
Dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts invieranno solo al sistema Ts i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici (registratori telematici) già configurati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Sarà poi l'Agenzia delle Entrate ad accedere al Sistema Tessera Sanitaria per ottenere le sole informazioni di rilevanza fiscale nel rispetto della privacy.
EFFETTI OPERATIVI
Per i professionisti dell'area sanitaria, le nuove tempistiche comportano dal 2021 la necessità di contabilizzare i documenti fiscali in tempi molto più rapidi.
Il nuovo adempimento dovrà essere infatti portato a termine ogni mese.
POSSIBILITA' DI MODIFICA DEI DATI
Il sistema Tessera sanitaria (Sts) consentirà al contribuente di accedere e segnalare incongruenze o difformità nei dati relativi alle modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi dagli operatori sanitari.
I dati inseriti potranno pertanto essere oggetto di verifica e correzione da parte dell’utente, tramite l’accesso all’area riservata del sito internet del Sts (funzione «Segnala errore»).
In caso di modifica, il Sts invia una comunicazione (a mezzo Pec o web service) all’operatore sanitario che ha trasmesso il dato, il quale può, alternativamente:
a) reinviare o richiederne la cancellazione, se riconosce l’errore;
b) rimanere inerte o infine ritrasmetterlo nella stessa forma nuovamente, a riprova della correttezza del proprio operato.
DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA
Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite Sdi per le cessioni di beni, i cui dati devono essere inviati al sistema Ts, e per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.
Tali operazioni andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo Sdi come canale di invio.
Al contrario un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima.