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Nuove regole sulle compensazioni nel mod. F24

Le compensazioni fiscali richiedono maggiore attenzione da parte di tutti, anche dei soggetti privati ed enti non commerciali.

Tra le numerose novità contenute nel Decreto fiscale (D.L. 124/2019) deve essere dedicata particolare attenzione alle nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti fiscali.

Il decreto prevede una sezione intitolata “Contrasto alle indebite compensazioni” dove è prevista una stringente normativa che fino ad oggi veniva applicata in modo parziale e solo ai soggetti titolari di partita IVA.

 

LA SITUAZIONE ATTUALE

Fino ad oggi i soggetti titolari di partita IVA con credito maturato nell’ambito della dichiarazione annuale IVA, potevano utilizzarlo in compensazione come segue:

a) se di importo superiore a euro 5.000 soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità da parte di soggetto autorizzato;

b) se di importo inferiore a euro 5.000 dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e senza necessità di apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

L'utilizzo del credito richiede obbligatoriamente la compilazione del mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel anche tramite il proprio consulente).

Quindi non è ammessa la presentazione del modello F24 tramite servizio home banking fornito dal proprio istituto di credito (neppure nel caso di compensazione solo parziale).

 

LA SITUAZIONE IN BASE AL NUOVO DECRETO

Quanto già previsto per i crediti IVA viene esteso anche alle imposte dirette ovvero IRPEF, IRES, e IRAP.

Le compensazioni delle imposte dirette non coinvolgono solo i titolari di partita IVA ma anche tutte le altre categorie di soggetti ovvero:

a) privati cittadini

b) enti non commerciali anche se privi di partita IVA

Pertanto per tali soggetti la nuova normativa sulle compensazioni dei crediti IRPEF, IRES, IRAP è la seguente:

a) se di importo superiore a euro 5.000 soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi con apposizione del visto di conformità da parte di soggetto autorizzato;

b) se di importo inferiore a euro 5.000 dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e senza necessità di apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

L'utilizzo del credito richiede obbligatoriamente la compilazione del mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel anche tramite il proprio consulente).

Quindi non è più ammessa la presentazione del modello F24 tramite servizio home banking fornito dal proprio istituto di credito (neppure nel caso di compensazione solo parziale).

 

LE CONSEGUENZE OPERATIVE

Per l'utilizzo di crediti fiscali in compensazione nel modello F24 le nuove disposizioni comportano le seguenti conseguenze operative:

a) prima di poter utilizzare un credito di importo superiore ad Euro 5.000 bisognerà aver presentato la dichiarazione dei redditi. Questo significa che chi ha crediti di questo tipo dovrà aspettare molto più tempo prima di poter recuperare tali somme in quanto i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (settembre) sono molto più lunghi rispetto a quelli della dichiarazione IVA (aprile);

b) non si potrà mai utilizzare il servizio di pagamento fornito dalla banca (home banking). E' indispensabile PER TUTTI (anche privati ed enti non commerciali) munirsi di codici di accesso al servizio Fisconline fornito dall'Agenzia delle Entrate. In alternativa il pagamento più essere effettuato usufruendo del servizio messo a disposizione dal proprio consulente (commercialista che fa la dichiarazione dei redditi);

c) è necessario avere un conto corrente a proprio nome (o cointestato). Il servizio di pagamento tramite Fisconline richiede inevitabilmente che il contribuente sia titolare di un conto corrente bancario (anche cointestato ad esempio con il coniuge); se il servizio di pagamento viene affidato al proprio consulente questo può essere attuato in due modi:

  • addebito nel conto intestato al contribuente (ipotesi più frequente)
  • addebito cumulativo nel conto intestato al consulente (tale ipotesi non è molto utilizzata in quanto comporta particolari adempimenti amministrativi e contabili nonchè la necessità di ricevere in via anticipata la disponibilità delle somme dal cliente)

Prima dell’intervento normativo, invece, i privati e gli enti non commerciali senza partita IVA erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

La presentazione della dichiarazione prima della compensazione del credito superiore ad Euro 5.000 consentirà all'Agenzia delle Entrate di controllare l’effettiva spettanza del credito e, laddove il credito non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (eventualmente munita di visto di conformità), il modello di pagamento F24 potrà essere oggetto di scarto o sospensione.

Qualora dall'esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione del pagamento della delega F24, applica la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita). La disciplina sanzionatoria sarà applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

 

I TEMPI A DISPOSIZIONE PER ADEGUARSI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI

La previsione restrittiva dell'utilizzo dei crediti nel modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (o il proprio consulente) riguarda anche quelli maturati in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio, per i rimborsi da 730 o per il “bonus Irpef” di 80 euro).

Ne consegue che gli enti non commerciali non titolari di partita IVA e datori di lavoro per l'esercizio delle proprie attività istituzionali si trovano a dover applicare immediatamente le nuove disposizioni (deleghe presentate a partire dal 27/12/2019).

I privati cittadini dovranno invece attivarsi per avere dall'Agenzia delle Entrate i codici Fisconline in vista della prossima dichiarazione dei redditi 2019 o, in alternativa, affidare il servizio di pagamento al commercialista che compila la dichiarazione.

Come sopra anticipato, sarà inevitabile avere un conto corrente bancario intestato al contribuente.

 

 

 

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Autore

ANDREA DAL PONTE

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Viviamo in mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata e l'educazione passata di moda.
Nonostante questo, dopo l'onestà, il mio obiettivo è cercare di intercettare il cambiamento e calarlo nel quotidiano.

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