AVVISO AI LETTORI
Il testo del presente articolo deve considerarsi provvisorio e soggetto ad ulteriori modifiche
I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e, dopo aver esaurito tutto il periodo concesso, potranno ottenere ulteriori cinque settimane (nello stesso periodo).
Poi una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattamento.
Per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1° settembre.
Contro i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, in particolare della cassa in deroga, per la nuova tornata di ammortizzatori l’Inps potrà anticipare il 40% dei trattamenti entro un mese dal ricevimento delle domande.
Blocco licenziamenti per 5 mesi
Il blocco dei licenziamenti per motivi economici passa da 2 a 5 mesi.
Quindi le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi, per altri tre mesi.
Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.
Per tutelare circa 1 milione di nuclei in difficoltà e finora esclusi dagli attuali sussidi viene previsto una Reddito di Emergenza
Valore del sussidio: tra i 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare.
Il pagamento è suddiviso in due quote ed è necessaria apposita domanda all’Inps entro il mese di giugno.
Requisiti previsti:
- residenza in Italia
- reddito familiare inferiore al Rem spettante
- patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro (massimo fino a 20mila euro in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità)
- Isee inferiore a 15mila euro.
Colf e badanti
Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese.
Condizione particolare: i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.
Inoltre il lavoratore domestico non deve essere titolare di pensione o altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Sono stati prorogati i congedi parentali fino a 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni (dal 5 marzo al 30 settembre) che riceveranno un’indennità al 50% della retribuzione.
In alternativa è consentito di cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl cura Italia che diventa di 1.200 euro per chi non l’ha ancora ottenuto, da spendere per:
- centri estivi
- servizi integrativi all’infanzia
(per il personale sanitario e le forze di polizia il bonus si cumula per 2mila euro).
La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Il decreto Rilancio prova a sostenere le imprese nell’utilizzo del lavoro flessibile tutelato, stabilendo che, fino al prossimo 30 agosto, le causali non servono nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzionealla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
Già con il decreto Cura Italia si era aperto a un altro intervento sui rapporti temporanei di qualità: qui il Legislatore aveva precisato che i contratti a termine e di somministrazione si possono prorogare o rinnovare anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali d’emergenza.