Per contrastare l'evasione fiscale e favorire l’uso di mezzi alternativi al contante, dal 01 luglio 2020 entra in vigore una nuova agevolazione.
Si tratta di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con:
- carte di debito (bancomat)
- carte di credito anche prepagate
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (anche App e sistemi contacless).
REQUISITI
Il credito spetta se si verificano le seguenti due condizioni:
1. le commissioni devono riguardare cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali;
2. il beneficiario (es. esercente di attività commerciale) deve avere ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori a 400.000 euro.
CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE
Gli interessati (esercenti e professionisti) riceveranno mensilmente dai gestori dei servizi finanziari di pagamento l’elenco delle transazioni effettuate con la specifica delle relative alle commissioni addebitate.
Tale elenco verrà fornito entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili) tramite:
- messaggio di posta elettronica Pec
- accesso ad area riservata online banking
Gli esercenti e i professionisti avranno quindi a disposizione i dati necessari alla determinazione del credito spettante, ovvero:
- l’elenco delle operazioni;
- il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali;
- un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.
Quindi per le commissioni addebitate nel mese di luglio, la prima comunicazioni arriverà entro il 20 agosto.
La documentazione andrà conservata per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
I gestori dei servizi finanziari trasmetteranno le medesime informazioni anche all’agenzia delle Entrate che potrà utilizzarle solamente per realizzare le attività di controllo e verifica sull’utilizzo del credito spettante.
MODALITA' DI UTILIZZO
Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Ad esempio, dal mese di agosto in relazione alle commissioni di luglio.
Allo scopo, con risoluzione 48/E del 31.08.2020 è stato istituito il codice tributo «6916» denominato «Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».
Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.