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Articoli Consulenza amministrativa

Decreto Liquidità del 08.04.2020: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITA DEL 08.04.2020

 


Differimento entrata in vigore Codice della crisi

L’entrata in vigore del Codice della crisi viene posticipata al 1° settembre 2021.

Rimangono inalterate le specifiche disposizioni di entrata in vigore anticipata, già previste nell’originaria versione del decreto.

 

Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter, cod. civ..

Rimane invece inalterato l’obbligo dell’organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio.

Parimenti, per lo stesso periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies, cod. civ..

 

Deroghe alla redazione del bilancio

In sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (normalmente esercizio 2020), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106, D.L. 18/2020 con cui è stato prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi al periodo 2019.

Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio e non ancora approvati (quindi periodo 2019) anche se non risulta chiaro quale sia il bilancio storico di riferimento (presumibilmente il 2018).

 

Finanziamenti societari

Viene previsto che per i finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non si rendono applicabili:

- l’articolo 2467, cod. civ. in tema di postergazione del finanziamento soci e

- l’articolo 2497-quinquies, cod. civ. in tema di postergazione (per effetto del rimando alla disciplina di cui all’articolo 2467, cod. civ.) dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti.

Stranamente, si determina un regime di disallineamento con i finanziamenti effettuati – sia pure in periodo di emergenza – ma prima della data del 9 aprile 2020.

 

 

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